(Ti Lancio dal Friuli Venezia Giulia) Udine 8 maggio 2026 – L’avvocato Federico Ponti analizza l’impatto del nuovo Codice della Crisi (d.lgs. 14/2019) e della Direttiva UE 2026: monitoraggio dei flussi di cassa e rinegoziazione dei contratti sono oggi obblighi di legge per gli amministratori.
In un contesto geopolitico sempre più instabile, segnato dalle tensioni nello stretto di Hormuz e dalla volatilità strutturale dei costi energetici, la gestione del rischio non è più una scelta discrezionale per le imprese italiane, ma un obbligo normativo stringente. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), insieme alla recentissima Direttiva UE n. 79 del 1° aprile 2026, ha ridefinito radicalmente le responsabilità degli organi amministrativi.
Il cuore della riforma risiede nel passaggio da una visione statica del bilancio a una visione dinamica e predittiva. “La crisi non si misura più solo sul patrimonio,” spiega l’ avvocato Federico Ponti, “ma sulla capacità dell’impresa di generare flussi di cassa sufficienti a coprire le obbligazioni nei dodici mesi successivi. Questo permette di intervenire prima che la situazione diventi irreversibile.”
Gli amministratori hanno oggi il dovere giuridico di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. Non monitorare costantemente i flussi di cassa o ignorare scenari di rischio geopolitico può esporre i vertici aziendali ad azioni di responsabilità legale per violazione degli obblighi di legge.
Per le aziende colpite da fattori esogeni, come lo shock energetico, il Codice offre la Composizione Negoziata. Si tratta di una procedura stragiudiziale che consente di sedersi al tavolo con banche e fornitori per rinegoziare cadenze e condizioni. Tuttavia, l’Avv. Ponti avverte: “La procedura funziona solo se esiste una ragionevole possibilità di risanamento. Se il modello di business è reso strutturalmente insostenibile dal rincaro energetico, ritardare l’inevitabile rischia di aggravare il dissesto.”
Un nodo cruciale riguarda i contratti di lunga durata (logistica, trasporti, forniture) stipulati a prezzi pre-crisi. La giurisprudenza più recente sta valorizzando il principio di buona fede, riconoscendo un vero e proprio obbligo di rinegoziazione in presenza di eventi straordinari e imprevedibili. La “clausola di forza maggiore” sta trovando spazi sempre più autonomi nell’ordinamento, permettendo di rideterminare i prezzi e sospendere penali che porterebbero una delle parti all’insolvenza.
L’avvocato Ponti sottolinea infine il rischio di una selezione di mercato distorta: “Misure governative e stoccaggi strategici possono attenuare l’urto, ma non risolvono il problema alla radice. Il pericolo è che escano dal mercato aziende sane ma sottocapitalizzate, mentre sopravvivono solo quelle con maggiori riserve di cassa, indipendentemente dalla loro effettiva capacità produttiva.”
Con la nuova Direttiva UE 2026, che impone di avviare le procedure entro tre mesi dall’insorgenza dello stato di crisi, il tempo è diventato la variabile più critica. “La vera sfida”, conclude Ponti, “è governare tempestivamente i segnali di allarme, trasformando gli strumenti normativi in una cultura della prevenzione e della ristrutturazione precoce.”


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